Separatori d’amalgama e vaschetta

Il comma 4 del Regolamento europeo impone per “gli operatori degli studi odontoiatrici che utilizzano l’amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni, devono garantire che il proprio studio sia dotato di separatori di amalgama per trattenere e raccogliere le particelle di amalgama, incluse quelle contenute nell’acqua usata”, quindi anche quanto contenuto nella “sputacchiera”.
Con una nota informativa dell’ottobre scorso, il Ministero della Salute chiarisce che l’obbligo di separatori d’amalgama va intesto sui soli riuniti in cui l’amalgama dentale viene utilizzata e/o rimossa, ovviamente se il sistema di aspirazione dello studio non è centralizzato. Il consiglio dei depositi e dei produttori di riuniti è quello di valutare l’esistente con il proprio consulente commerciale e capire quali sono gli interventi realmente da effettuare. Per esempio, ricordano gli esperti, chi ha dei vecchi separatori di amalgama con ogni probabilità dovrà verificare che siano a norma di legge con un certificato di capacità di abbattimento della percentuale di mercurio almeno del 95%.

Altro aspetto da considerare è quello della capacità di abbattimento in proporzione al volume di acqua “lavorato”. Inoltre da tenere in considerazione che il Regolamento europeo punta ad evitare di disperdere nell’ambiente residui di mercurio, quindi il separatore dovrà “lavorare” anche su quanto defluisce dalla “sputacchiera”, facendo per esempio deviare i liquidi all’ interno dell’aspirazione. Ed anche in questo caso le soluzioni sono molteplici con costi differenti.
Con una circolare inviata ai Soci, ANDI Lombardia consiglia, nel caso si doti delle strumentazioni previste dalla norma per i soli riuniti in cui viene rimossa l’amalgama dentale, di indicarlo in un “ordine di servizio” da fare firmare al titolare ed ai dipendenti e tenerlo a disposizione in caso di controlli.

Inoltre i titolari di studio dovranno garantire che:

a) i separatori di amalgama messi in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2018 assicurino un livello di ritenzione delle particelle di amalgama pari almeno al 95 %;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2021 tutti i separatori di amalgama in uso assicurino il livello di ritenzione specificato nel Regolamento Europeo.

I separatori di amalgama devono essere soggetti alla manutenzione conformemente alle istruzioni del fabbricante per garantire il più elevato livello di ritenzione praticabile. Infine, in base al comma 6, i dentisti dovranno garantire che i loro rifiuti di amalgama, “compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama non ché i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da un’impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata”. I dentisti non potranno “in alcun caso direttamente o indirettamente tali rifiuti di amalgama nell’ambiente”.

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